Collaudo statico – qualificazione giuridica

Collaudo statico – qualificazione giuridica

È stata indetta una procedura per l’affidamento del servizio di collaudo statico di un’opera in cemento armato, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

A fronte della formulazione di un’offerta eccedente la soglia di anomalia da parte del concorrente classificato al primo posto in graduatoria, la stazione appaltante ha richiesto un supporto tecnico. Esaminata la questione, si è pervenuti alle seguenti conclusioni.

Il collaudo statico va ricondotto ai “servizi di ingegneria ed architettura”, in coerenza con la relativa definizione contenuta all’art. 3, lett. vvvv) del Codice (servizi riservati agli ingegneri ed agli architetti, quali operatori economici esercenti professione regolamentata).

Ciò, in quanto, ai fini della qualificazione giuridica del servizio da affidare, assumono rilevanza:

  • l’art. 7 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, il quale prevede che le opere in cemento armato siano soggette a collaudo statico da parte di un ingegnere o un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera;
  • l’art. 7 del D.M. 17 giugno 2016 (recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016), che annovera il collaudo tra le attività rilevanti, nonché la voce “QdI.03 – Collaudo statico” contenuta a pag. 9 della tabella allegata al medesimo D.M., la quale espressamente richiama le prestazioni di dettaglio del collaudo statico dettato dal D.M. 14 gennaio 2008, capitolo 9.

Per l’affidamento di detti servizi, l’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 impone inderogabilmente l’adozione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, se di importo pari o superiore ad euro 40.000 (cfr. la locuzione “sono aggiudicati esclusivamente …”).

È stato, quindi, disposto il motivato annullamento d’ufficio degli atti di gara ed è stata indetta una nuova procedura presidiata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa improntato al miglior rapporto qualità-prezzo.